Art. 5.
(Interventi di somma urgenza).

      1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, possono ordinare od eseguire in proprio tutte le opere, i lavori di somma urgenza e le operazioni ritenute necessarie, urgenti e improcrastinabili per poter adeguatamente fronteggiare l'emergenza.
      2. Gli oneri derivanti dagli impegni assunti sono soddisfatti anche tramite operazioni di anticipo di cassa e sono iscritti, unitamente agli eventuali oneri contabili aggiuntivi, nelle variazioni di bilancio di cui all'articolo 4.